Commissione fitofarmaci

La commissione Fitofarmaci è stata creata con l’obiettivo di rispondere a un’esigenza dei viticoltori sempre più confrontati con la difficoltà dei lavori nei vigneti. La commissione raggruppa ricercatori, consulenti statali e viticoltori che hanno tutti lo scopo di produrre uve esenti da residui fitofarmaci.

Scopo

Tra le prime malattie crittogamiche importate in Europa nella seconda metà del secolo scorso, come l’oidio, la peronospora e lo filossera, hanno messo in ginocchio la viticoltura di tutta l’Europa. Oggi, con la maggior frequenza e rapidità dei viaggi intercontinentali, come pure i cambiamenti climatici, i viticoltori sono sempre più alla ricerca di soluzioni per salvaguardare un raccolto di qualità e che permetta di produrre un vino senza residui fitofarmaci. La creazione di un gruppo di lavoro prima e di una commissione ad hoc poi, si è impegnata e si impegna nel collaborare con i viticoltori per il raggiungimento di un’uva sempre più pulita. Le condizioni climatiche del nostro Cantone rendono molto difficoltosa la coltivazione biologica. Lo scopo è quindi quello di raggiungere, nei prossimi anni, vini esenti da residui anche utilizzando prodotti facilmente reperibili sul mercato.

Informazioni importanti

Modifica dell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

Il primo luglio 2020 sono entrate in vigore le modifiche del 27 maggio 2020 relative ad alcuni articoli dell’ordinanza in oggetto. Alcune novità o cambiamenti, interessano le attività produttive e commerciali delle aziende viti-vinicole. In questo comunicato saranno considerate solamente le novità e i cambiamenti di interesse per le attività produttive e commerciali delle aziende viti-vinicole legate al nostro Cantone. Una parte consistente del testo di questo comunicato è stato ripreso dal Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV del 20.05.2020.

Situazione iniziale

Lo scopo della modifica all’ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23) è di ravvicinare i livelli massimi per i residui (LMR) al diritto dell’Unione europea (UE) e garantire un livello di sicurezza paragonabile in Svizzera. La tabella con i livelli massimi per i residui nell’allegato 2 non verrà più pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU) né nella Raccolta sistematica delle leggi federali, bensì, sul sito internet dell’USAV, sempre in formato tabellare. In tal modo si riduce notevolmente la lunghezza dell’OAOVA creando le basi per un processo di revisione semplificato.

Commento alle disposizioni che hanno un impatto sull’attività viti-vinicola

Allegato 1

L’allegato 1 contiene un rimando all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, il quale elenca le derrate alimentari e i gruppi di alimenti per cui sono stati fissati LMR. Le ultime modifiche all’allegato I dell’UE sono avvenute attraverso il regolamento (CE) 2018/10492, a cui ora si rimanda. Per adeguarsi all’UE, vengono abrogati i LMR per le derrate alimentari trasformate e stralciati dall’allegato 1. I LMR vengono fissati per i prodotti grezzi (nel caso del settore vitivinicolo, l’uva). Come nell’UE, i fattori di trasformazione devono quindi essere presi in considerazione per la valutazione della conformità delle derrate alimentari trasformate al fine di poter calcolare la concentrazione di residui del prodotto grezzo. Un’azienda alimentare deve informare e giustificare all’attenzione delle autorità di esecuzione i fattori di concentrazione o di diluizione per i processi di trasformazione o miscelazione o per le derrate alimentari in questione (nel caso del settore vitivinicolo, il vino). Se le autorità di esecuzione non ricevono questi fattori di trasformazione o li considerano insufficienti, possono determinare esse stesse il fattore di trasformazione sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto della protezione della salute. Possono servire come punto di partenza elenchi di fattori di trasformazione disponibili pubblicamente come ad es.: https://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr-datensammlung-zu-verarbeitungsfaktoren.pdf (in tedesco).

Allegato 2

L’allegato 2 elenca i LMR ammessi ed è ora pubblicato non più nella Raccolta ufficiale, bensì sul sito Internet dell’USAV. Esso corrisponde agli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (CE) n. 396/2005 (ultima modifica degli allegati dal regolamento (UE) n. 2019/10153). Fanno eccezione, tra lʼaltro, i livelli massimi di residui che vengono mantenuti in Svizzera rispetto all’UE a causa delle diverse autorizzazioni di applicazione per i prodotti fitosanitari, al fine di consentire l’uso continuato di questi prodotti. Ciò corrisponde allo 0,7 % dei LMR che sono stati ripresi dall’UE nell’ambito dell’attuale revisione. Per queste sostanze attive finora non sono stati definiti LMR nell’UE. Le eccezioni vengono evidenziate di conseguenza nell’elenco dei LMR pubblicato su Internet.

Art. 13b Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

“Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.” Questo significa che i vini prodotti nel 2020 e annate anteriori possono essere commercializzate secondo il diritto anteriore sino ad esaurimento delle scorte; la produzione viti-vinicola dell’anno 2021 dovrà invece avvenire in ossequio alle nuove disposizioni di cui sopra.

 

Esempio di molecole con modifica degli LMR: (non esaustivo)

  • Cyprodinil (Avatar, Switch): da 5 a 3 mg/kg;
  • Fenpropidin (Astor): da 2 a 0.01 mg/kg (0.01=LOC, cioè limite di determinazione);
  • Mepanipyrim (Frupica SC): da 3 a 2 mg/kg;
  • Spiroxamina (Prosper, Milord) da 1 a 0.5 mg/kg;
  • Folpet (vari prodotti): somma di folpet e ftalimmide, ricalcolato in folpet, da 3 a 20 mg/kg.

Osservazione: si consiglia di non utilizzare il principio attivo Fenpropidin (prodotto commerciale ASTOR) per la protezione fitosanitaria in viticoltura siccome il limite legale del residuo si riduce a 0.01 mg/kg che corrisponde al limite di determinazione nelle analisi chimiche. Essendo il principio attivo facilmente riscontrabile nelle analisi, è molto probabile che anche una sola applicazione sia sufficiente per far superare il limite legale.